Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 43
43 / 51In vigore dal 27 set 1952
Nell'espletamento dei concorsi e nelle assunzioni senza concorso, previste dagli della legge, lo stato di occupazione non in firma il diritto dell'invalido a fruire dei benefici previsti dalla legge medesima e dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-43