Art. 43
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 43

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In vigore dal 27 set 1952
Nell'espletamento dei concorsi e nelle assunzioni senza concorso, previste dagli della legge, lo stato di occupazione non in firma il diritto dell'invalido a fruire dei benefici previsti dalla legge medesima e dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-43