Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 40
40 / 51In vigore dal 27 set 1952
L'ammissione degli invalidi agli ultimi posti di ruolo di gruppo A e B, che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni di cui all' della legge, avrà luogo in occasione di nuove assunzioni di personale che le Amministrazioni stesse effettueranno mediante l'espletamento di normali concorsi.
Le ammissioni ai posti di gruppo C o d'ordine e di subalterno o equiparati, previste dal terzo comma dell' della legge, verranno effettuate in occasione delle relative vacanze e possibilmente non oltre 180 giorni dal verificarsi delle vacanze stesse.
Gli invalidi assunti ai sensi degli della legge fruiranno del normale trattamento previsto per le rispettive categorie di impiego dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dai regolamenti degli Enti pubblici presso i quali sono occupati, nonché dal trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi,
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-40