Art. 37
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 37

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In vigore dal 27 set 1952
Nel caso di indisponibilità di invalidi da collocare, le Amministrazioni, gli Istituti ed Enti di cui all' della legge, esperite le relative pratiche, e salvo il disposto dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, potranno far luogo ad assunzioni di elementi validi in sostituzione degli invalidi mancanti. Trattandosi di assunzioni nei posti iniziali di gruppo C o d'ordine e subalterno, e di operai, e in posti non di ruolo, la indisponibilità di invalidi dovrà essere documentata dall'opera nazionale invalidi di guerra mediante apposita dichiarazione da rilasciare, a riscontro della richiesta di invalidi, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta medesima. Resta fermo, in prosieguo di tempo l'obbligo delle amministrazioni e degli Enti di cui al primo comma di ristabilire le proporzioni prescritte dalla legge tra personale valido e invalido, in occasione di assunzioni a posti resisi successivamente disponibili. L'indisponibilità di invalidi di cui al primo comma si intende nell'ambito delle singole categorie previste rispettivamente dagli della legge.
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