Art. 35
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 35

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In vigore dal 27 set 1952
Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale viene effettuato tramite la Sede centrale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra che si avvarrà delle segnalazioni delle Rappresentanze provinciali, avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle varie province, e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite delle relative Rappresentanze provinciali semprechè sia prevista l'utilizzazione degli invalidi da assumere in sedi rientranti nelle circoscrizioni delle Rappresentanze medesime. Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale comunicheranno alla sede centrale dell'Opera i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite dell'Opera stessa.
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