Art. 33
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 33

33 / 51
In vigore dal 27 set 1952
Nei casi di assunzione presso le Amministrazioni, Istituti ed Enti di cui all' della legge, qualora a giudizio di dette Amministrazioni, Istituti ed Enti, il requisito della idoneità fisica costituisca una esigenza imprescindibile ed assoluta per l'espletamento delle mansioni per le quali le assunzioni hanno luogo, potrà farsi obbligo di includere fra i documenti relativi nelle domande di assunzione o di ammissione ai concorsi, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario dalla quale risulti che il grado di minorazione dell'interessato non è incompatibile con i compiti specifici inerenti al posto cui l'invalido aspira. Tale obbligo, previo parere favorevole del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovrà essere stabilito mediante decreto del Ministro competente o, quando si tratti di Enti locali, a mezzo di decreto prefettizio, e dovrà essere enunciato nei singoli bandi di concorso, con espresso riferimento ai provvedimenti di cui sopra. Avverso il giudizio dell'ufficiale sanitario di cui al primo comma, è ammesso ricorso ai Collegi medici di cui all' della legge e all' del presente regolamento, sia da parte dell'invalido sia da parte delle Amministrazioni, Istituti ed Enti interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-33