Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 32
32 / 51In vigore dal 27 set 1952
Allorchè si tratti di occupazione di invalidi presso le Amministrazioni dello Stato, il Collegio medico previsto dal quarto comma dell' della legge è nominato dai rispettivi Ministri.
Quando si tratti invece di occupazione di invalidi presso Enti pubblici, il Collegio è nominato dall'Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.
Il Collegio è formato da un sanitario designato dall'Amministrazione interessata all'assunzione, da uno designato dall'opera invalidi e dal presidente nominato dal Ministro.
È in facoltà delle Amministrazioni e degli Enti previsti dall' della legge di sottoporre l'invalido alla visita del Collegio medico contemplato dall' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-32