Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 28
28 / 51In vigore dal 27 set 1952
Nei casi di riduzione delle aliquote di invalidi, per effetto di concessione di parziale esonero o per mancanza di invalidi da collocare, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 58 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve assumere altrettanti orfani di guerra quanti sono gli invalidi non assunti.
Quando la richiesta di invalidi da parte del datore di lavoro è rimasta insoddisfatta per il periodo di almeno 10 giorni, l'indisponibilità di invalidi da collocare deve risultare da un certificato della Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, che dovrà essere rilasciato non appena trascorso detto periodo.
L'indisponibilità di orfani da collocare deve essere documentata dal Comitato provinciale dell'Opera orfani di guerra con le stesse modalità stabilite nel comma precedente per la indisponibilità di invalidi.
Le assunzioni di orfani, in sostituzione di invalidi di guerra, debbono avvenire, per quanto attiene al personale femminile, tenendo conto delle distinzioni di cui al secondo comma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-28