Art. 27
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 27

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In vigore dal 27 set 1952
Le denunce complessive, di cui al primo comma dell' della legge, devono essere integrate dal prospetto riepilogativo numerico contenente i dati di cui all'allegato mod. C.L. 10 da inoltrare nei termini di legge, oltre che al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche alla sede centrale ed alla Rappresentanza dell'Opera invalidi della provincia in cui si trova la sede legale dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-27