Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 22
22 / 51In vigore dal 27 set 1952
Negli aumenti e nelle riduzioni del personale, i datori di lavoro devono procedere in modo che non risultino diminuite nel complesso le proporzioni di cui all' della legge.
Le vacanze di posti che si determineranno nelle ipotesi previste dal presente articolo dovranno essere colmate entro 90 giorni dal verificarsi delle vacanze medesime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-22