Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 20
20 / 51In vigore dal 27 set 1952
Il datore di lavoro di cui all' della legge, che occupi spontaneamente invalidi non soggetti alle disposizioni di legge per aver perduto ogni capacità lavorativa, può conteggiarli nelle percentuali degli invalidi che è tenuto ad occupare nella sua azienda.
I datori di lavoro di cui agli della legge hanno facoltà altresì di conteggiare nelle percentuali predette, per tempo indeterminato, i minorati di guerra già in servizio, per i quali siano venuti a cessare le condizioni previste dagli della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-20