Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 19
19 / 51In vigore dal 27 set 1952
La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi segnala al datore di lavoro che ne abbia fatto richiesta il personale invalido disponibile nel luogo del lavoro e località viciniori della stessa provincia.
Il datore di lavoro rimane tuttavia libero di effettuare le assunzioni anche al di fuori dei lavoratori invalidi indicatigli a norma dei precedente comma, purchè trattasi di lavoratori residenti nella provincia dove si svolgono i lavori.
Qualora la Rappresentanza provinciale competente per territorio non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, potrà trasmettere questa, per la parte non soddisfatta, ad altre Rappresentanze, le quali, ove siano in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta interesseranno la sede centrale dell'Opera invalidi ai fini dell'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevista dal secondo comma dell' della legge.
I relativi avviamenti al lavoro dovranno essere effettuati entro 20 giorni dalla data di ricezione della autorizzazione di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-19