Art. 18
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 18

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In vigore dal 27 set 1952
L'invalido di guerra, assunto al lavoro, è tenuto ad esibire al datore di lavoro, per poter invocare i benefici di legge, la tessera di cui all' della legge stessa. Tale esibizione, per giustificati motivi, potrà essere fatta successivamente, ma non oltre 30 giorni dalla data dell'assunzione. La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi ha la facoltà di richiedere a coloro che siano stati assunti direttamente in qualità di invalidi la dimostrazione documentata del loro diritto a beneficiare del collocamento obbligatorio. Qualora si accerti che il datore di lavoro ha assunto e posto in conto come invalidi persone che non possono giovarsi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sarà fissato un termine non superiore a 30 giorni per le assunzioni necessarie a raggiungere le proporzioni prescritte dalla legge.
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