Art. 14
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 14

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In vigore dal 27 set 1952
Il datore di lavoro può, in qualunque tempo, prima e dopo l'assunzione, chiedere la visita di controllo presso il Collegio medico di cui all' della legge. Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del Collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido, è tenuto a corrispondere a questo le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del Collegio riesca favorevole all'invalido. Fermo il disposto dell'art. 2103 Codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso. L'invalido che ritenga di essere stato destinato a mansioni incompatibili con il proprio stato di minorazione, può ricorrere al Collegio medico di cui all' della legge. In caso di giudizio del Collegio medico favorevole allo invalido il datore di lavoro è tenuto ad assegnare al medesimo una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-14