Art. 13
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 13

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In vigore dal 27 set 1952
Il Collegio medico deve normalmente pronunciare il suo giudizio entro quindici giorni dalla data della richiesta. Il Collegio medico giudica a maggioranza di voti. Il risultato della visita collegiale è subito notificato con lettera raccomandata all'interessato. Il mutilato o invalido sottoposto a visita collegiale il cui risultato sia stato a lui sfavorevole, non può chiedere di essere sottoposto a nuova visita prima che sia trascorso un semestre. Qualora peraltro sia eccepito un errore materiale, a richiesta dell'interessato, il Consiglio direttivo di cui all' della legge, può richiedere al Collegio medico una nuova visita. Il giudizio espresso dal Collegio medico ha effetto solo per quanto riguarda l'applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e del presente regolamento.
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