Art. 1
In vigore dal 27 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Visto il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'interno, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la difesa, col Ministro per la pubblica istruzione, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e foreste, col Ministro per i trasporti, col Ministro per le poste e telecomunicazioni e col Ministro per l'industria e commercio;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - SEGNI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 8. - FRASCA
Storico versioni
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