Art. 97
Allegato

Art. 97

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In vigore dal 1 ott 1952
A tutti gli effetti del presente decreto la retribuzione dei vari uffici e dei servizi di portalettere è valutata in base all' del regio decreto 24 ottobre 1942, numero 1553, dedotta l'eventuale quota relativa ai servizi accessori di recapito e procacciato. Agli stessi effetti gli addetti agli attuali uffici e ai servizi sotto indicati sono equiparati a quelli previsti dal presente decreto come segue: a) i titolari di ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 10.000, ai direttori di ufficio locale; b) i titolari di ricevitorie con retribuzione fino a L. 10.000, ai titolari di agenzie; c) i gerenti, ai reggenti; d) i supplenti cui non si applica la norma dell', ai coadiutori; e) i collettori e portalettere rurali, effettivi o provvisori, e loro sostituti, rispettivamente ai ricevitori e portalettere di cui all', effettivi o provvisori e loro sostituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-97