Art. 90
AllegatoSez. VIII

Art. 90

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In vigore dal 22 gen 1976
Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze di cui al precedente articolo gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti. Rimane sospeso il pagamento dell'indennità, per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'Istituto, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa: contro il provvedimento del presidente dell'Istituto, l'interessato può ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976 n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 90 primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, sulle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-90