Art. 84
AllegatoSez. VIII

Art. 84

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In vigore dal 26 mar 1958
Gli iscritti al Fondo di cui all' sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. Detto contributo è trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilità a cura dell'Amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-84