Art. 82
AllegatoSez. VIII

Art. 82

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In vigore dal 29 gen 1960
L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato. Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-82