Art. 74
AllegatoSez. VII

Art. 74

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In vigore dal 1 ott 1952
I membri della Commissione di cui ai precedenti articoli non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4ª grado. L'ispettore membro della Commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla Commissione, è sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti. Non è consentito di essere membri, contemporaneamente, della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali per gli uffici locali. Il procedimento penale per i reati di cui all' nei confronti dei membri della Commissione produce la loro sospensione dalla carica, e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza. Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette Commissioni, nominati su designazione dei sindacati di categoria, i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento è preso dal Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-74