Art. 5
AllegatoSez. I

Art. 5

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In vigore dal 1 ott 1952
Tanto agli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie, ed ai portalettere, possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-5