Art. 38
AllegatoSez. III

Art. 38

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In vigore dal 1 ott 1952
L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-38