Art. 30
AllegatoSez. III

Art. 30

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In vigore dal 26 mar 1958
Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro. L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento. I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento. Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-30