Art. 2
AllegatoSez. I

Art. 2

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In vigore dal 26 mar 1958
Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-2