Art. 119
Allegato

Art. 119

24 / 126
In vigore dal 1 ott 1952
L'iscrizione al Fondo effettuata ai sensi dell' si intende revocata nei confronti degli iscritti (eccettuati i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia) che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto facciano pervenire all'Istituto postelegrafonici dichiarazione di opzione per il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni ora vigenti. I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia nominati tali ai sensi dell', semprechè nominati ricevitori anteriormente al 1 luglio 1936, potranno optare per il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni ora vigenti, integrato come al precedente articolo, ovvero per quello stabilito dal presente decreto. L'opzione, che potrà essere esercitata anche dai loro superstiti specificati nell', dovrà essere espressamente dichiarata nella domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza. Ai fini dell'opzione di cui al precedente comma si considerano equiparati: a ricevitorie di 1ª classe gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D, E; a ricevitorie di 2ª classe gli uffici locali del gruppo F e le agenzie con retribuzione superiore a L. 5000, e a ricevitorie di 3ª classe le restanti agenzie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-119