Art. 106
Allegato

Art. 106

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In vigore dal 1 ott 1952
Ai concorsi per le agenzie di cui all'ultimo comma dell' sono ammessi anche. gli ex gerenti che abbiano retto ricevitorie postali, telegrafiche, o postali telegrafiche, per almeno cinque anni complessivamente e non abbiano cessato di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione per motivi disciplinari o per dimissioni, ovvero da oltre tre anni per altra causa. Ai concorsi predetti sono pure ammessi gli ex gerenti e i supplenti iscritti nel quadro di riserva di cui all', i quali abbiano nelle qualità predette complessivamente una anzianità di almeno cinque anni. Per gli iscritti nell'albo a norma del seguente articolo, il periodo di servizio prestato nell'ultimo quinquennio come gerente è valutato per formare l'anzianità di almeno cinque anni richiesta dal secondo comma dello per concorrere agli uffici locali dei gruppi E ed F.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-106