Art. 100
Allegato

Art. 100

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In vigore dal 1 ott 1952
Durante cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il personale che alla data medesima sia in servizio con le qualifiche di cui all', i titoli di studio attualmente richiesti per il conferimento di ricevitorie o di posti di agente rurale, sono sufficienti nei concorsi e nelle assegnazioni senza concorso per i corrispondenti posti previsti dal presente decreto; durante il periodo predetto restano in vigore le norme che esonerano al riguardo dal possesso dei titoli stessi. Tale disposizione si applica anche nel caso previsto dal primo comma dell'; non si applica nell'ipotesi regolata dall'.
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