Allegato
Art. 100
5 / 126In vigore dal 1 ott 1952
Durante cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il personale che alla data medesima sia in servizio con le qualifiche di cui all', i titoli di studio attualmente richiesti per il conferimento di ricevitorie o di posti di agente rurale, sono sufficienti nei concorsi e nelle assegnazioni senza concorso per i corrispondenti posti previsti dal presente decreto; durante il periodo predetto restano in vigore le norme che esonerano al riguardo dal possesso dei titoli stessi.
Tale disposizione si applica anche nel caso previsto dal primo comma dell'; non si applica nell'ipotesi regolata dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-100