Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 lug 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 372.00.54, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;828#art-2