Art. 3
Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 3

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In vigore dal 26 lug 1952
Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente, nel quale caso l'avviso potrà essere recapitato ventiquattro ore prima. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di cinque componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Se il presidente è temporaneamente assente o impedito, ne fa le veci il vice presidente o il consigliere più elevato in grado, e, a parità di grado, il più anziano.
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