Art. 19
Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 19

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In vigore dal 26 lug 1952
I Consigli distrettuali, oltre le attribuzioni stabilite nel precedente articolo ed oltre le altre funzioni che il Consiglio centrale può ad essi delegare, hanno il compito di dare, di ufficio o su richiesta del presidente della Cassa, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari giudiziari e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di Appello, e possono segnalare al presidente della Cassa i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-19