Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 17
17 / 20In vigore dal 26 lug 1952
In attuazione dell' della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione del Consiglio centrale e di tre revisori dei conti dello Cassa mutua, verrà costituita una Commissione centrale di scrutinio, presso la sede della Cassa stessa.
La detta Commissione, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, è composta di cinque cancellieri o segretari giudiziari residenti in Roma, non facenti parte del Consiglio centrale uscente.
Essa elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.
Entro dieci giorni dalla sua costituzione essa comunicherà ai presidenti dei Consigli distrettuali la data stabilita per la elezione del Consiglio centrale della Cassa.
È ammessa la presentazione alla detta Commissione di liste di candidati. La lista o le liste, se presentate almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, verranno comunicate ai Consigli distrettuali.
I componenti dei Consigli distrettuali voteranno scrivendo a mano i nomi dei candidati prescelti tra i funzionari residenti in Roma.
Le schede votate saranno raccolte dal presidente di ciascun Consiglio distrettuale e quindi spedite in plico sigillato al presidente della Commissione centrale di scrutinio.
La Commissione di scrutinio procederà, appena ricevuti i plichi da tutti i Consigli distrettuali, allo spoglio delle schede, alla proclamazione ed all'insediamento del Consiglio centrale e dei revisori dei conti.
Copia del verbale delle operazioni di scrutinio, della proclamazione e dell'insediamento del Consiglio centrale verrà trasmessa al Ministero per la grazia e giustizia a cura del presidente della Commissione centrale di scrutinio.
La elezione del Consiglio centrale e dei revisori dei conti della Cassa mutua ha luogo entro e non oltre il 31 marzo di ciascun triennio.
I risultati di tale elezione verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-17