Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 15
15 / 20In vigore dal 26 lug 1952
Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell', n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti.
La misura della somma da concedere 4 proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente.
Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-15