Art. 15
Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 15

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In vigore dal 26 lug 1952
Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell', n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti. La misura della somma da concedere 4 proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente. Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia.
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