Art. 11
Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 11

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In vigore dal 26 lug 1952
Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria della Cassa almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la presentazione e l'approvazione di essi. I revisori dei conti procedono, durante tale periodo, alla verifica di cassa ed all'esame del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale, nonché dei documenti bancari comprovanti l'esistenza dei titoli di rendita e delle somme depositate. È in facoltà dei revisori dei conti di eseguire verifiche di cassa anche durante il corso di ogni esercizio. Delle operazioni di revisione e di verifica eseguite i revisori dei conti riferiscono al Consiglio centrale presentando relazione scritta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-11