Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 nov 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 marzo 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 9 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PACCIARDI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 31. - FRASCA
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