Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67; Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 120.67.40, nei confronti di Longo Francesco Paolo fu Michele; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di ettari 120.67.40, nei confronti di Longo Francesco Paolo fa Michele.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;252#art-1