Art. 9
StatutoTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 31 ago 1952
È dovere del socio di osservare lo statuto; di ritirare la tessera; di versare le quote sociali; di collaborare nei limiti delle proprie possibilità, per il maggior decoro dell'Associazione e per raggiungere gli scopi. In particolare i soci hanno il dovere, in omaggio alla fratellanza d'armi contratta sui campi di battaglia e agli ideali professati dai Maestri Garibaldi e Mazzini, di mantenere fra loro la più sana e viva cordialità. Contravvenendo a tale essenziale dovere l'iscritto è anche passibile di espulsione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-9