Art. 48
StatutoTitolo VI

Art. 48

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In vigore dal 31 ago 1952
A tutte le cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci effettivi e non sono retribuite. Soltanto nei casi di assoluta comprovata necessità, e ove trattasi di soci in particolari ristrettezze economiche, il Consiglio direttivo competente può erogare somme a titolo di indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-48