Statuto›Titolo VI
Art. 47
47 / 53In vigore dal 31 ago 1952
Gli organi direttivi possono nominare delle speciali Commissioni per lo studio o l'attuazione di problemi inerenti alla attività dell'Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-47