Art. 47
StatutoTitolo VI

Art. 47

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In vigore dal 31 ago 1952
Gli organi direttivi possono nominare delle speciali Commissioni per lo studio o l'attuazione di problemi inerenti alla attività dell'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-47