Statuto›Titolo VI
Art. 45
45 / 53In vigore dal 31 ago 1952
Tutte le assemblee possono deliberare solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno. La iscrizione degli oggetti da trattare sull'ordine del giorno, ove non sia previsto dal presente statuto, è di competenza dei Consigli direttivi.
Salvo diverse disposizioni previste dal presente statuto, la iscrizione di un argomento all'ordine del giorno dovrà comunque avvenire quando lo richieda almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea o della riunione di Consiglio:
a) la maggioranza dei consiglieri;
b) un revisore dei conti;
c) almeno un quinto dei soci che possono partecipare all'assemblea.
Non occorre siano iscritte all'ordine del giorno le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-45