Art. 43
StatutoTitolo VI

Art. 43

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In vigore dal 31 ago 1952
L'esercizio sociale ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-43