Art. 42
StatutoTitolo VI

Art. 42

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In vigore dal 31 ago 1952
La Federazione regionale e la Sezione hanno come organi di controllo i revisori dei conti ed i "probiviri" che agiscono in analogia a quelli nazionali e secondo le disposizioni del presente statuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-42