Art. 36
StatutoSez. VII

Art. 36

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In vigore dal 31 ago 1952
Il presidente rappresenta la Federazione regionale e ne firma gli atti; presiede il Consiglio direttivo; convoca il Congresso regionale, sentito il Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-36