Statuto›Sez. VII
Art. 35
35 / 53In vigore dal 31 ago 1952
La Federazione regionale è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo.
Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal Congresso regionale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi, alla terza votazione a maggioranza semplice; durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è composto dei presidenti e dei vice presidenti delle Sezioni della regione.
Il presidente ed il vice presidente regionale fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-35