Art. 32
StatutoSez. VI

Art. 32

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In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio direttivo della Sezione decide dell'assunzione dei soci come stabilito dagli del presente statuto, compila il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone alla assemblea, provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli organi regionali e centrali e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-32