Statuto›Sez. VI
Art. 31
31 / 53In vigore dal 31 ago 1952
Dell'assemblea generale fanno parte tutti i soci iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento dei contributi sociali. Gli iscritti residenti fuori del Comune ove ha sede la Sezione possono farsi rappresentare per delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque iscritti.
Ove sia costituito un Gruppo, gli iscritti di quel Gruppo possono farsi rappresentare in assemblea generale di Sezione solo da iscritti al Gruppo stesso.
L'assemblea è convocata dal presidente, sentito il Consiglio direttivo, almeno due volte all'anno, in via ordinaria; in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e lo richieda un quinto dei soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-31