Statuto›Sez. VI
Art. 30
30 / 53In vigore dal 31 ago 1952
La Sezione è retta da un presidente, un vice presidente, un Consiglio direttivo eletti ciascuno dall'assemblea generale per scrutinio segreto e diretto a maggioranza semplice; durano in carica un anno e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio direttivo saranno, oltre il presidente ed il vice presidente, tre se il numero dei soci è meno di cento, sette se il numero dei soci è più di cento fino a cinquecento; undici se il numero dei soci è superiore a cinquecento.
In ogni Consiglio vi debbono essere un segretario, un cassiere, un economo. Il vice presidente può ricoprire una delle dette cariche quando non sostituisca il presidente per dimissioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-30