Art. 27
StatutoSez. IV

Art. 27

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In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso elegge per scrutinio segreto ed a maggioranza dei rappresentanti, tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio dei "probiviri", con l'incarico di sottoporre a procedimento disciplinare, su richiesta del Comitato esecutivo, l'iscritto che abbia contravvenuto alle norme del presente statuto e propone al Consiglio nazionale le sanzioni da adottare. Esprime il proprio parere sulle questioni di carattere disciplinare od altro che gli vengano sottoposte dal presidente, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo. Dura in carica un anno, comunque, fino alla data del prossimo Congresso ed i suoi membri sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-27