Art. 26
StatutoSez. III

Art. 26

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In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale, sentito il Collegio dei "probiviri", riesamina, in seduta plenaria, su richiesta degli interessati, i provvedimenti disciplinari disposti dalle Federazioni regionali. Riesamina altresì le domande di iscrizione respinte dagli organi competenti, ove ne venga richiesto dagli interessati. Su indicazione del Comitato esecutivo o del presidente dell'Associazione, contesta alla Sezione interessata l'iscrizione di un socio ove risulti in contrasto con le norme del presente statuto. Delibera, anche in sede di appello, su proposta, del Collegio dei "probiviri", le sanzioni a carico dei soci che abbiano contravvenuto alla norme del presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-26