Statuto›Sez. II
Art. 21
21 / 53In vigore dal 31 ago 1952
Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce nel caso che questi non possa adempiere alle proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni.
In caso di dimissioni del presidente e del vice presidente, ne assume le funzioni fino al prossimo Congresso, un Triunvirato eletto dal Consiglio nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-21