Statuto›Sez. II
Art. 19
19 / 53In vigore dal 31 ago 1952
Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal Congresso per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei rappresentanti.
Può essere eletto qualsiasi garibaldino iscritto all'Associazione, previa la di lui accettazione formale alla candidatura.
Essi sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.
Durano comunque in carica fino alla data del Congresso che sarà indetto nel terzo anno di presidenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-19